Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 12 aprile 2024 offre un chiaro esempio dei limiti entro cui deve muoversi un ricorso per essere esaminato nel merito. Quando i motivi presentati non rispettano i criteri stabiliti dalla legge, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame della vicenda. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni che portano a tale esito.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 9 giugno 2023, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Attraverso una memoria difensiva, il ricorrente ha cercato di sostenere l’ammissibilità dei propri motivi, chiedendo che il caso venisse riesaminato dalla sezione competente della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha rigettato la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza tecnica e giuridica dei motivi di appello presentati. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali precise, evidenziando perché i motivi addotti non potessero essere accolti in sede di legittimità. Vediamo i punti salienti.
### Motivi Generici e Mere Doglianze di Fatto
In primo luogo, la Cassazione ha qualificato i motivi del ricorso come “mere doglianze in punto di fatto e generiche”. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge da parte dei giudici di merito, ma piuttosto il modo in cui questi avevano valutato le prove e le argomentazioni difensive. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione del diritto, non ricostruire la vicenda.
### Ripetitività delle Censure e Mancanza di Novità
Un altro aspetto cruciale è che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi”. In sostanza, il ricorrente ha ripresentato alla Cassazione le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. Ciò include le questioni relative alla tesi difensiva, alla valutazione della recidiva e all’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Un ricorso in Cassazione deve sollevare vizi specifici della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti sconfitti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione (come la manifesta illogicità), e non su un disaccordo con l’interpretazione dei fatti data dai giudici precedenti. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto senza rispettare i rigorosi paletti imposti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati mere doglianze di fatto, generici e riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito. Inoltre, il ricorso mirava a una rivalutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del caso o le prove (compito del ‘giudice di merito’), ma si limita a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASOLA DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 137 R.G. n. 44243/23
OSSERVA
Letta la memoria difensiva con cui si illustra la ammissibilità dei motivi ricorso, chiedendo la rimessione del ricorso alla sezione competente;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità, perché costituiti:
(primo motivo) da mere doglianze in punto di fatto e generiche (quanto all al contenuto e alla rilevanza degli atti di parte pretermessi rispett motivazione della sentenza impugnata, che veniva a superare le argomentazioni difensive), nonché (il primo, secondo e terzo motivo) meramente riproduttive d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6, sull’esame tesi difensiva, affrontata con argomenti adeguati e non manifestamente illogici viziati giuridicamente, anche quanto alla valutazione delle prove; pagg. 6- 8 s articolata e non censurabile valutazione sia della recidiva, anche alla luce memoria difensiva, sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen volte a prospettare una rivalutazione o alternativa rilettura del compen processuale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 12/Q.4L2024.