Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice occasione per ridiscutere l’intera vicenda. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Vediamo nel dettaglio cosa ha stabilito la Corte e perché.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su due punti specifici: il riconoscimento della recidiva e la mancata applicazione di una circostanza attenuante. L’obiettivo era ottenere una revisione della sentenza di condanna, sperando in un esito più favorevole in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo alla questione, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per la sua decisione. Il ricorso inammissibile è stato tale perché i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano già vagliato adeguatamente le questioni, fornendo argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e prive di manifeste incongruenze logiche.
Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, è quello di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali che l’hanno preceduta. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che il ragionamento dei giudici non presenti vizi logici evidenti. Nel caso di specie, il ricorso cercava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. I motivi sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ e, pertanto, non idonei a superare il filtro di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legittimità (errori di diritto o vizi logici della motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio sul merito della controversia. La dichiarazione di un ricorso inammissibile non è un evento privo di conseguenze. Oltre a precludere ogni ulteriore discussione sul caso, comporta sanzioni economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente solidi, che si concentrino esclusivamente sui profili consentiti dalla legge, per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative condanne accessorie.
 
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio quando si limita a riproporre questioni di fatto già valutate e decise correttamente dai giudici precedenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
Perché la Corte non ha riesaminato la questione della recidiva e dell’attenuante?
Perché la Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità, non di merito. Ha ritenuto che i giudici precedenti avessero già valutato adeguatamente tali questioni con argomenti giuridicamente corretti e che i motivi del ricorso fossero una mera riproduzione di censure già respinte, senza presentare vizi logici o giuridici rilevabili in quella sede.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6903 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6903  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 020SU65) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di Fall Khadim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede sia in relazione alla ritenuta recidiva, sia con rigua alla mancata applicazione dell’attenuante ex art 62 n. 4 cp rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.