Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina il merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando questo tenta di riaprire una discussione sulla valutazione delle prove già effettuata nei gradi di giudizio precedenti. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è fondamentale per capire perché non tutte le impugnazioni arrivano a un esame di merito. In questo caso, la Corte ha ribadito principi consolidati, chiudendo la porta a un tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità di una testimonianza.
I Fatti del Processo
Il caso origina da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. Il ricorrente contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di secondo grado. In particolare, il punto cruciale della difesa si basava su una presunta erronea interpretazione della testimonianza resa dalla persona offesa, contrapposta a quella dell’imputato. L’appello, e successivamente il ricorso per cassazione, miravano a evidenziare presunte contraddizioni per insinuare il ‘ragionevole dubbio’ sulla colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte sul ricorso inammissibile
La motivazione dell’ordinanza si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, già evidenziato una ‘oggettiva inconciliabilità’ tra la versione dei fatti dell’imputato e quella della persona offesa, ritenendo quest’ultima ‘pienamente credibile’ e sufficiente a escludere ogni ragionevole dubbio. Ripresentare le medesime argomentazioni senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione delle prove (come la credibilità di un testimone), ma di verificare se la motivazione della corte inferiore sia logicamente coerente e non viziata da errori di diritto. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logicamente argomentata, non vi era spazio per un intervento della Cassazione. Le doglianze del ricorrente, pur apparendo come denunce di vizi logici, erano in realtà un tentativo mascherato di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non permessa dall’ordinamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per chiedere ai giudici di legittimità di rivalutare le prove o di scegliere tra due versioni dei fatti contrastanti, se la sentenza impugnata ha già motivato in modo logico e coerente la propria scelta. Per chi intende impugnare una sentenza di condanna, è cruciale formulare motivi specifici che evidenzino reali vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione, piuttosto che limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte. In caso contrario, il rischio è non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese, come accaduto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni già affrontate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione adeguata e perché i motivi presentati erano generici, limitandosi a ripresentare la stessa prospettiva di parte senza un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito le prove, come la credibilità di una testimonianza. Il suo compito è verificare che la valutazione fatta dal giudice precedente sia logicamente motivata e non viziata da errori di diritto. Se la motivazione è adeguata, la valutazione è insindacabile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8561 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ORTONA il 11/05/1991
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con esso vengono riproposte questioni già affrontate e respinte con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione delle prove, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di L’Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato su tutti i punti dedotti con l’appello evidenziando l’oggettiva inconciliabilità tra la testimonianza resa dall’imputato con la versione dei fatti descritta dalla persona offesa ritenuta pienamente credibile anche sulla presenza dell’imputato al momento del fatto, con la conseguente esclusione del ragionevole dubbio;
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d a cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 Il Co GLYPH liere estensore GLYPH Il resfdente