Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per chi Appella
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore tecnico e motivi fondati. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a una revisione della sentenza, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per il ricorrente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, condannando un imputato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Un soggetto, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte.
La Corte, riunitasi in udienza, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha emesso un’ordinanza per definire il procedimento.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
Il provvedimento della Corte di Cassazione non entra nel merito della vicenda, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale. La Corte ha ordinato al ricorrente di versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sebbene il testo dell’ordinanza non lo espliciti, una simile condanna è la conseguenza tipica prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte ha ritenuto che l’impugnazione mancasse dei requisiti formali o sostanziali necessari per poter essere esaminata nel merito. In pratica, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non specifica le ragioni concrete che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Tuttavia, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dal codice di procedura penale. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, quando:
* Viene presentato fuori termine: La legge stabilisce scadenze perentorie per impugnare le sentenze.
* Mancano i motivi specifici: Il ricorso deve indicare in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione che si contestano alla sentenza impugnata. Non sono ammesse critiche generiche.
* Si contestano i fatti: La Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo o l’attendibilità delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie che appesantiscono il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un insegnamento fondamentale: ricorrere in Cassazione è un diritto, ma va esercitato con responsabilità e cognizione di causa. Un’impugnazione superficiale o basata su motivi non consentiti dalla legge non solo non porterà al risultato sperato, ma esporrà il ricorrente a sanzioni pecuniarie. È quindi cruciale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente i presupposti per un ricorso, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, l’inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo stabilito è stato di 3.000 euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti tecnici necessari. Serve a sanzionare un uso non corretto dello strumento processuale che grava inutilmente sul lavoro della Corte di Cassazione.
L’ordinanza spiega i motivi per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo del provvedimento analizzato si limita a disporre la condanna al pagamento. Non contiene le specifiche motivazioni giuridiche che hanno portato la Corte a giudicare l’impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 04/08/1992
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, di carattere congetturale e generiche in ordine alla responsabilità per il
ascritto, confermata dalla Corte territoriale con argomentazioni non manifestamente illogiche ed immuni da vizi giuridici (si veda pagina 1 della motivazione);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
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