Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22915 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIESTE il 17/03/1981
avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato
in mitius il trattamento sanzionatorio,
confermandone la responsabilità per i delitti di furto in abitazione e furto;
considerato che entrambi i motivi di ricorso – con i quali si lamentano, rispettivamente il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancat
esclusione della contestata recidiva -sono manifestamente infondati in quanto la Corte di merito ha ne ha ritenuto la sussistenza considerando dimostrativa dell’accresciuta pericolosità
dell’imputato in particolare la perpetrazione dei numerosi delitti in discorso, pur a seguito d restrizioni subite in precedenza e violando gli obblighi della misura cautelare cui era sottopost
così rendendo un’argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (cfr. Sez. 6, n. 34532
del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv.
260841 – 01) che non può essere in questa sede utilmente sindacata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.