Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19565 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato a BARI il 01/07/1980
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione
della disciplina della continuazione tra tutti i reati ascritti in rubrica, non consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già• adeguatamente
vagliate e disattese dal giudice di appello (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), è manifestamente infondato a fronte di una congrua e lineare
motivazione che sottolinea l’omessa indicazione di concreti elementi a supporto della richiesta e, in ogni caso, l’assenza di indici da cui desumere il medesimo
disegno criminoso; va, in proposito, rilevato come «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere
di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità
dell’impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione
“quoad poenam”
ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 – 01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271768 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.