Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a BISCEGLIE il 19/05/1974
avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
Idato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha
accolto la richiesta avanzata dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari con cu questa chiedeva – a seguito della condanna inflitta per delitto non colposo intervenut
successivamente alla concessione del beneficio – la revoca ex art. 54 comma 3 OP delle ordinanze che hanno concesso la liberazione anticipata a La Notte Giovanni Battista;
Rilevato che il ricorso, così correttamente qualificata l’impugnazione, è stato proposto
personalmente dal condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,
prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debban essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/3/2025