Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando l’impugnazione presentata contro una decisione di merito non supera il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, il ricorrente non solo vede confermata la sentenza precedente, ma va anche incontro a sanzioni economiche. Questo caso, deciso con ordinanza, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari del 29 novembre 2023. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema italiano. Tuttavia, il ricorso non ha avuto l’esito sperato, arenandosi di fronte a una valutazione preliminare della sua fondatezza.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver analizzato gli atti, ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata sono state giudicate “ragionate e argomentate” e, di conseguenza, “incensurabili”. Questo significa che il giudice di secondo grado aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni della sua decisione, non lasciando spazio a censure di legittimità che potessero essere sollevate in Cassazione.
La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se la motivazione è solida, come in questo caso, il ricorso non può essere accolto.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente due conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento di Cassazione che ha inutilmente attivato.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: viene inoltre condannato al pagamento di una somma, fissata in questo caso in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti per l’efficienza del sistema giudiziario.
Queste sanzioni hanno una funzione dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel motivare la sua decisione, ha sottolineato come le conclusioni del giudice di merito, riportate a pagina 5 della sentenza impugnata, fossero complete e non attaccabili. Facendo riferimento a un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), la Corte ha implicitamente ribadito che la valutazione sull’adeguatezza della pena è una prerogativa del giudice di merito. Se tale valutazione è sorretta da una motivazione logica e non contraddittoria, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, non presentava argomenti validi per superare questo scudo motivazionale, risultando così inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che presentare un ricorso in Cassazione richiede la presenza di vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti gravi di motivazione. Un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti o la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, è destinato al fallimento. Le implicazioni pratiche sono significative: prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione, è fondamentale una valutazione attenta e rigorosa dei suoi presupposti, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche conseguenze economiche rilevanti.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che l’appello non viene esaminato nel merito perché privo dei requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge. La decisione impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabili le conclusioni del giudice di merito?
Perché ha valutato le motivazioni della sentenza d’appello come logiche, ragionate e argomentate in modo sufficiente, rendendo quindi l’appello infondato e non meritevole di un esame più approfondito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIGGIANO il 26/04/1976
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 69 cod. pen., è inde poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità del bilanciame
operato per le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto aggravanti contestate, in considerazione della rilevanza data alla confession
reo contemperata con la gravità del fatto, intensità del dolo e col contri
dato dal prevenuto all’azione delittuosa);
che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di
merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbi di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dov
ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia l ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in co (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di merito a pag. della sentenza impugnata sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Cànsigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 04/02/2025