Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17057 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17057 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 69 cod. pen., è inde poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e
illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità del bilanciame
operato per le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto aggravanti contestate, in considerazione della rilevanza data alla confession
reo contemperata con la gravità del fatto, intensità del dolo e col contri
dato dal prevenuto all’azione delittuosa);
che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di
merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbi di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dov
ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia l ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in co (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di merito a pag. della sentenza impugnata sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Cànsigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 04/02/2025