Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello si Ferma Prima di Iniziare
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le impugnazioni arrivano a una discussione nel merito. A volte, un appello può essere fermato prima ancora che inizi, a causa di vizi procedurali o sostanziali. Questo è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che ha conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio chiaro di questa dinamica e delle sue implicazioni economiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto dalla Cassazione
I fatti alla base del provvedimento sono lineari. Un soggetto aveva presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e contrario alle aspettative del ricorrente.
La Decisione della Suprema Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa dichiarazione non significa che la Corte abbia dato torto al ricorrente nel merito delle sue argomentazioni. Significa, piuttosto, che il ricorso non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, previsti dalla legge per poter essere esaminato. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici, la proposizione da parte di un soggetto non legittimato, e così via. La Corte, in pratica, non è mai entrata nella discussione del caso, fermandosi a un vaglio preliminare.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri economici precisi per la parte che ha proposto l’impugnazione. L’ordinanza in esame è esplicita su questo punto, prevedendo una duplice condanna.
Le Spese Processuali
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si tratta di una conseguenza quasi automatica della soccombenza: chi perde la causa, o vede respinta la propria istanza per motivi procedurali, è tenuto a sostenere i costi generati dal procedimento che ha attivato.
La Condanna alla Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e in aggiunta alle spese, la Corte ha condannato il ricorrente a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa è una sanzione pecuniaria specifica prevista dal codice di procedura penale proprio per i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione. La sua funzione è quella di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
L’ordinanza, nella sua sinteticità, fonda la decisione sul presupposto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Pur non esplicitando i vizi specifici riscontrati, la Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti essenziali per superare il vaglio preliminare di ammissibilità. Questa valutazione preclude qualsiasi esame delle questioni di merito sollevate dal ricorrente. La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è la diretta e obbligatoria conseguenza di legge derivante da tale declaratoria.
Le Conclusioni
In conclusione, questo provvedimento della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso ai gradi superiori di giudizio è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti di forma e di sostanza. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica per il proponente. Ciò sottolinea l’importanza cruciale di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere la via dell’impugnazione, specialmente davanti alla Suprema Corte.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non valuta le ragioni dell’appellante, ma si ferma a una verifica preliminare e respinge l’atto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base del documento, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato le ragioni del ricorrente in questo specifico caso?
No. La dichiarazione di inammissibilità implica che la Corte non è entrata nel merito della questione. Ha respinto il ricorso per motivi procedurali, senza analizzare se le lamentele contro la sentenza d’appello fossero fondate o meno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17347 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17347 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 25/04/1968
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il travisamen
dell’impianto probatorio è inammissibile in quanto, non solo è reiterativo dei motivi dedo in appello e puntualmente disattesi dal giudice del merito (si vedano pagg. 2-3 del
sentenza impugnata), ma non è inoltre consentito in sede di legittimità, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifest
illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistent affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del
processo;
considerato che in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la
persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità qua non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da
attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diffe sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del
elemento;
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.