Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Decisione della Cassazione
Quando si decide di impugnare una sentenza fino all’ultimo grado di giudizio, è fondamentale essere consapevoli dei rischi, soprattutto procedurali. Un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è una mera sconfitta processuale, ma comporta conseguenze economiche dirette e significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nel febbraio 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, infatti, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare di ammissibilità dell’atto.
La Pronuncia della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna
Con un’ordinanza emessa a novembre 2024, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione, di natura prettamente processuale, ha impedito ai giudici di valutare la fondatezza delle argomentazioni difensive. La conseguenza diretta e inevitabile di tale pronuncia è stata l’applicazione di sanzioni economiche a carico del proponente.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La base giuridica della decisione risiede nell’articolo 616 del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che, in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la stessa norma prevede il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, a meno che non sussistano valide ragioni di esonero.
Nel caso specifico, la Corte ha specificato che “non emergendo ragioni di esonero”, la condanna era un atto dovuto. Il ricorrente è stato quindi obbligato a pagare non solo i costi del procedimento, ma anche una sanzione di tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per i costi di un’attività giurisdizionale inutilmente attivata; dall’altro, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto che deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro. Comporta per il cittadino l’obbligo di farsi carico delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria che può essere anche ingente. È quindi cruciale che, prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, vi sia un’attenta e scrupolosa valutazione da parte del legale sulla sussistenza dei presupposti di ammissibilità e sulla fondatezza dei motivi, al fine di evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte di Cassazione, in questo caso, non valuta se l’appellante ha ragione o torto, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
In base all’ordinanza e all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
La condanna alle spese e alla sanzione è sempre automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna è una conseguenza prevista dalla legge, a meno che non emergano specifiche ‘ragioni di esonero’. Nel caso di specie, la Corte ha esplicitamente dichiarato che tali ragioni non sussistevano, rendendo la condanna un atto dovuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45048 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 20/10/1988
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Tsidente