Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16191 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 42324/24
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi RAGIONE_SOCIALE stesse censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e
dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merito all’accertamento RAGIONE_SOCIALE condotte di reato, con riguardo sia alla identificazione
dell’imputato, sia con riguardo all’applicazione della recidiva, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da
incongruenze logiche, in ragione RAGIONE_SOCIALE modalità dei fatti e dei precedenti penali;
lette le conclusioni scritte depositate dal difensore con le quali si insiste nell’accoglimento dei motivi;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di
una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
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Il Presidente