Ricorso inammissibile: quando l’impugnazione costa cara
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non entra nel merito della questione ma che ha effetti pratici ed economici molto significativi per chi la subisce. L’ordinanza in esame chiarisce come l’esito non sia solo la mancata revisione del caso, ma anche l’addebito di costi aggiuntivi.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’appellante, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità, tuttavia, non è mai giunto a una valutazione del contenuto della sentenza impugnata, fermandosi a uno stadio preliminare.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: i costi relativi al procedimento in Cassazione sono stati posti interamente a suo carico.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: in aggiunta alle spese, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista specificamente dalla legge come deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
La decisione di inammissibilità ha reso definitiva e irrevocabile la sentenza della Corte d’Appello, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di riesame.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade nei provvedimenti emessi dalla cosiddetta “sezione filtro” della Cassazione. Tuttavia, le cause di un ricorso inammissibile sono tipizzate dal codice di procedura penale. Un ricorso può essere dichiarato tale, ad esempio, quando è presentato fuori termine, da un soggetto non legittimato, oppure quando i motivi addotti sono generici, manifestamente infondati o si limitano a riproporre questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. La funzione della Cassazione è, infatti, quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge (controllo di legittimità), non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono chiare. Proporre un ricorso in Cassazione senza un’adeguata valutazione dei presupposti di ammissibilità può trasformarsi in un boomerang. Non solo non si ottiene il risultato sperato, ma si va incontro a sanzioni economiche rilevanti. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che possa valutare con scrupolo le reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro?
Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per i casi di ricorso penale inammissibile. Tale somma è destinata alla Cassa delle ammende e si aggiunge al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Cassazione ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata?
No. Una dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente processuale. La Corte si è fermata alla verifica dei requisiti dell’atto di impugnazione, senza entrare nel merito della correttezza della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 09/08/1985
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità e alla
esclusione dell’aumento per la recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni
apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia. In ogni
caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale
(cfr. pagg. 1 – 3 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere esten COGNOME
Il Psictnte