Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14946 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14946 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 30/01/1973
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 40530/24 COGNOME
OSSERVA
Visti
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen. e altro);
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all’asserito vizio
di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, con particolare
riferimento alla eccessività della pena, è generico poiché la lettura de
provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da
lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta.
Rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale