Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14668 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 03/04/1996
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.
pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni;
ritenuto che il ricorso, peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen, sia
inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, sicché deve ritenersi preclusa in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5
– bis, cod. proc. pen., e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente