Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc.
pen., ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena inflitta e confermando, nel resto, le precedenti statuizioni;
ritenuto che il ricorso, peraltro proposto per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen, sia
inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, sicché deve ritenersi preclusa in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma
5
– bis, cod. proc. pen., e che il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente