Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14666 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14666 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CUGGIONO il 28/01/1979
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputata era
stata ritenuta responsabile del delitto di furto;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo di ricorso si deducono la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della
sussistenza della recidiva nonostante l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valorizzazione, da parte del giudice,
dei precedenti penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva è
compatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza, sul piano logico e giuridico, dei giudizi riguardanti i due
istituti (Sez. 4 – n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.