Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17612 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art.
62-bis cod. pen., è generico in
quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata che, sul punto ha fatto pertinente riferimento ai plurimi precedenti penali gravanti sul ricorrente, essendo lo stess
meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericit dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o
diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025