Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14665 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 04/06/1967
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Milano che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile
del delitto di bancarotta fraudolenta;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo di ricorso si censura l’assenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi
del reato;
ritenuto che il motivo sia indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla Corte di merito (v. in particolare le pagg. da 4 a 8 della sentenza impugnata) e che, dunque, gli stessi siano aspecifici in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, con la quale non si confrontano adeguatamente (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,
COGNOME, Rv. 277710 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.