Ricorso inammissibile: Quando l’appello costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma non è un’azione priva di conseguenze. Quando l’impugnazione è priva dei presupposti di legge, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile, con importanti implicazioni per il proponente. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare cosa accade in questi casi e quali sono i costi associati a un’iniziativa legale giudicata non meritevole di esame nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio, aveva impugnato la decisione di secondo grado sperando in una riforma della sentenza a suo carico.
Il procedimento è giunto quindi all’ultimo grado di giudizio, dove la Suprema Corte non riesamina i fatti nel merito, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, emessa il 26 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda processuale. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Di conseguenza, non solo il ricorso è stato respinto, ma il ricorrente è stato anche condannato a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conseguenze economiche di un ricorso inammissibile
La decisione della Corte sottolinea un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Un’impugnazione che si rivela palesemente infondata o proposta al di fuori dei casi consentiti dalla legge non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche sanzioni economiche. Questa misura serve a scoraggiare ricorsi dilatori o pretestuosi, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei requisiti necessari per procedere a un esame di merito. Sebbene l’ordinanza sia sintetica, fa un riferimento cruciale ai precedenti penali specifici del ricorrente, in particolare per il reato di furto, come risultante dal certificato del casellario giudiziale. Questo elemento, unito alla probabile genericità o manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha portato i giudici a ritenere che l’impugnazione non dovesse essere accolta.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e automatica della declaratoria di inammissibilità, volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce che il diritto di impugnazione non è incondizionato. Presentare un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche una condanna economica che può essere significativa. Per i cittadini, la lezione è chiara: prima di intraprendere un’azione legale, è fondamentale una valutazione attenta e professionale dei presupposti e delle possibilità di successo, per evitare di incorrere in costi aggiuntivi e sanzioni. Per i legali, è un monito a proporre impugnazioni solo quando fondate su motivi seri e pertinenti, nel rispetto della funzione deflattiva del giudizio di legittimità.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Nel caso esaminato, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
I precedenti penali del ricorrente hanno avuto un ruolo nella decisione?
Sì, l’ordinanza menziona esplicitamente che i precedenti del ricorrente per il reato di furto, come emersi dal certificato del casellario giudiziale, sono stati considerati nel valutare e dichiarare inammissibile il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14639 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14639 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/11/1950
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale egli
è stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato;
rilevato, altresì, che con l’unico motivo di ricorso la Difesa dell’imputato deduce violazione di legge circa la determinazione della pena inflitta e il vizio di motivazione
in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, il medesimo appare reiterativo di profili di censura già
adeguatamene vagliati e correttamente disattesi dai Giudici del merito, i quali hanno fornito una congrua motivazione sul punto, evidenziando come il fatto non possa
ritenersi di particolare tenuità in considerazione del complessivo valore economico dei beni sottratti nonché della circostanza che l’imputato era già stato condannato in
più occasioni per il reato di furto, come emerge dal certificato del casellario giudiziale (si vedano, in particolare, le pagine 2 e ss. della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.