Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione italiana, è soggetto a regole procedurali molto rigide. Non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito; molte si fermano prima, con una declaratoria di inammissibilità. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare cosa significhi un ricorso inammissibile e quali siano le sue dirette conseguenze.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La parte soccombente nel giudizio di secondo grado ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in una riforma della decisione precedente. Tuttavia, il percorso si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto gli atti, ha emesso una sintetica ordinanza. Il dispositivo è netto: “Dichiara inammissibile il ricorso”. Questa formula significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, non hanno valutato se la Corte d’Appello avesse ragione o torto. Hanno invece riscontrato un vizio preliminare, un ostacolo di natura procedurale che ha impedito l’esame del merito.
Le ragioni specifiche non sono dettagliate nel breve testo dell’ordinanza, ma in generale un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, come la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per ricorrere in Cassazione (ad esempio, ci si lamenta di una valutazione dei fatti, che è compito dei giudici di merito, e non di una violazione di legge), o altri difetti formali.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, la Corte ha condannato la parte ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi davanti alla Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: questo importo viene versato alla Cassa delle ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce l’amministrazione della giustizia per essere stata attivata inutilmente; dall’altro, funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi avventati o palesemente infondati.
Le Motivazioni
La motivazione implicita in questo tipo di provvedimenti risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Essa non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo di legittimità che ha il compito di assicurare l’uniforme interpretazione della legge. La declaratoria di ricorso inammissibile è lo strumento principale attraverso cui la Corte filtra le impugnazioni, concentrando le proprie risorse solo sui casi che sollevano questioni giuridiche rilevanti e che rispettano i rigidi canoni processuali. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rafforza questo principio, scoraggiando l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un chiaro monito sull’importanza del rigore tecnico e giuridico nella redazione di un ricorso per Cassazione. Un errore procedurale o una carenza nell’argomentazione possono portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte ha annullato la sentenza precedente?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non ha modificato né annullato la sentenza della Corte d’Appello, che quindi diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 09/11/1961
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 20.5.2024 la Corte d’Appello di Venezia ha
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confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 9.1.2020 di condanna della ricorrente alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs n.
159 del 2011;
Evidenziato che il ricorso non contiene alcuna critica argomentata su capi o punti della decisione e si risolve in una generica censura dell’omesso rilievo di cause di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una motivazione adeguata della Corte d’Appello di Venezia sull’unico motivo d’appello che atteneva al difetto
dell’elemento psicologico del reato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, non essendo state specificamente confutate le argomentazioni della sentenza
impugnata, con la conseguente condanna dekcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025