Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14318 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che i tre motivi dedotti, aventi a oggetto – rispettivamente –
violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, l’applicazione della recidiva contestata e il mancato
riconoscimento dell’istituto della continuazione c.d. esterna, sono generici là
dove si limitano a mere enunciazioni apodittiche, senza indicare gli elementi pretermessi dal giudice del merito utili al fine di addivenire a una pronuncia
assolutoria, alla disapplicazione della predetta circostanza aggravante ovvero al riconoscimento della continuazione; che il giudice del gravame ha motivato in
maniera logica, coerente e puntuale su tali profili (cfr., in ordine, pagg. 4 e 5; 5;
5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025