Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna alle Spese
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma non è privo di rischi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che non si limitano al solo rigetto dell’istanza ma comportano anche sanzioni economiche significative. Analizziamo questa decisione per capire perché la forma e la sostanza di un atto legale sono cruciali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Un soggetto, ritenendo lesi i propri diritti, ha deciso di impugnare tale provvedimento, presentando un ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere un riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte, il più alto grado della giurisdizione penale.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
All’udienza del 17 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso. L’esito, tuttavia, è stato netto e sfavorevole per il ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione; non hanno valutato se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità, che evidentemente non erano stati rispettati. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria segue un principio consolidato nel nostro ordinamento. Quando si presenta un ricorso, si attiva la macchina della giustizia, con i relativi costi e impegni di risorse. Se l’atto introduttivo è viziato da errori procedurali o carenze tali da renderlo inammissibile, si presume che il ricorrente abbia azionato inutilmente il sistema giudiziario.
La condanna serve quindi a due scopi principali: ristorare parzialmente lo Stato dei costi sostenuti e, soprattutto, fungere da deterrente contro la presentazione di impugnazioni avventate, superficiali o dilatorie. La sanzione a favore della Cassa delle ammende, inoltre, contribuisce a finanziare progetti per il recupero dei condannati, chiudendo un circolo virtuoso all’interno del sistema penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea un’importante lezione pratica: l’impugnazione di un provvedimento giudiziario è un’attività tecnica che richiede la massima perizia. Un errore nella redazione dell’atto, il mancato rispetto dei termini o la proposizione di motivi non consentiti dalla legge possono portare a una declaratoria di inammissibilità.
Le conseguenze non sono solo la mancata revisione della decisione sfavorevole, ma anche un esborso economico rilevante. È quindi fondamentale affidarsi a un legale esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti per un ricorso e redigerlo nel pieno rispetto delle norme procedurali, per evitare di incorrere in esiti controproducenti come quello appena descritto.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. L’appello viene respinto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato a pagare sia le spese processuali sia una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso un’ordinanza emessa in data 08/01/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/02/1987
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
pto avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha
rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza Napoli ha concesso la liberazione anticipata in relazione a due semestri e respinta
quanto ad altri periodi;
Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato con atto inoltrato
attraverso l’ufficio matricola della Casa di Reclusione di Carinola;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano
essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4/4/2025