Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Condanna alle Spese secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Quando questi requisiti mancano, si incorre in una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha agito in giudizio. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa statuizione ha impedito qualsiasi discussione sulle ragioni di fatto e di diritto che il ricorrente intendeva sottoporre al giudizio della Corte. La decisione ha reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello e ha attivato una serie di conseguenze previste dal codice di procedura penale.
Le Conseguenze Automatiche del Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta due precise conseguenze economiche a carico del ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il soggetto che ha presentato un ricorso rivelatosi inammissibile è tenuto a farsi carico di tutti i costi legati a quella fase del giudizio.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, la legge prevede il pagamento di una somma di denaro, determinata in via equitativa dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale importo è stato fissato in tremila euro.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti nel dettaglio i vizi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, la motivazione risiede implicitamente nell’applicazione delle norme procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, ha il compito primario di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariate ragioni, come la mancanza di motivi specifici, la proposizione di censure di mero fatto non consentite in sede di legittimità, o il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione. La decisione, quindi, si fonda sulla constatazione oggettiva che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di Cassazione, è un diritto che deve essere esercitato con competenza e nel rispetto delle regole processuali. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per il proponente, ma lo espone a sanzioni economiche rilevanti. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un’impugnazione, per evitare di trasformare un tentativo di tutela dei propri diritti in un ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il versamento alla Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario con un ricorso che non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Nel caso specifico, l’importo è stato fissato in tremila euro.
La Corte ha spiegato perché il ricorso era inammissibile?
L’ordinanza si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire sulle conseguenze economiche, senza entrare nel dettaglio dei vizi specifici del ricorso. La motivazione è implicita nell’applicazione delle norme procedurali che sanzionano le impugnazioni carenti dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20006 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/04/1994
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
195/RG. 5007
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art.
387-bis cod.
pen.;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che l’unico motivo dedotto, relativo all’ applicazione della contestata recidiv inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati
e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifes illogicità in quanto l’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è s
argomentata a pag. 2 con il richiamo ai plurimi precedenti del ricorrente, elementi ch rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025.