Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORTALIZIO NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/10/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI
dato avviso alle parti;
t udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Ortalizio NOME, al quale è stata applicata la pena concordata
ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e
1
-bis, d.P.R. n. 309 del
1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione, avuto riguardo alla mancata valutazione della ricorrenza RAGIONE_SOCIALE cause di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto;
Considerato che il motivo espone doglianze non consentite, perché del tutto prive di specificità, in quanto sfornite di qualunque indicazione in ordine alle ragioni per le
quali sarebbero state doverose la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione giuridica del fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro
3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.