Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Respinto in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Con una decisione concisa ma perentoria, i giudici di legittimità hanno chiuso la porta a un ulteriore esame del caso, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio il funzionamento del processo penale e l’importanza del rispetto dei suoi requisiti formali.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’individuo, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, la quale ha tenuto udienza per valutare preliminarmente l’ammissibilità del ricorso proposto.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se i motivi di ricorso siano fondati o meno. La decisione, pertanto, non si pronuncia sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, sancendo che l’atto di impugnazione non possiede le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per essere giudicato.
A seguito di tale statuizione, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), la proposizione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato o la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La decisione della Corte implica che, nel caso di specie, si sia verificata una di queste circostanze ostative, rendendo superfluo l’esame del merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Le implicazioni di un’ordinanza di inammissibilità sono duplici. In primo luogo, la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva e irrevocabile, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. In secondo luogo, scatta una sanzione economica a carico del ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende non ha solo una funzione sanzionatoria, ma anche dissuasiva, mirando a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa pronuncia ribadisce quindi il rigore formale richiesto per accedere al giudizio di legittimità e le serie conseguenze per chi non vi si attiene.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali stabiliti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno in data 05 novembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20464 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 23/10/1988
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. – è inammissibile in quanto generico, essendo formulato in via meramente astratta, senza alcun riferimento alla
fattispecie concreta e senza specificare come i richiami alla giurisprudenza di legittimità assumano rilevanza nel caso in esame;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente