Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una discussione nel merito delle questioni sollevate. A volte, un’impugnazione può essere fermata prima ancora di essere esaminata, come nel caso di un ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dirette di tale declaratoria, confermando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dai ricorsi presentati da due soggetti avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Viterbo in data 3 maggio 2024. I due individui, cercando di contestare la decisione del primo giudice, si sono rivolti alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Corte, riunitasi in udienza, ha ascoltato la relazione del Consigliere designato e, dopo aver dato avviso alle parti, ha proceduto alla deliberazione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
L’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione è lapidaria. Il dispositivo, ovvero la parte decisionale del provvedimento, dichiara i ricorsi proposti semplicemente ‘inammissibili’.
Questa statuizione è di fondamentale importanza: la Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dai ricorrenti. Non ha valutato se le loro argomentazioni fossero fondate o meno. La decisione di inammissibilità blocca l’esame della questione sul nascere, segnalando la presenza di un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. Tale vizio può riguardare, ad esempio, il mancato rispetto dei termini per la presentazione, la carenza dei motivi specifici richiesti dalla legge o la non impugnabilità del provvedimento contestato.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente conciso e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurre i principi generali applicati dalla Corte. In ambito penale, le impugnazioni sono soggette a rigidi requisiti formali e sostanziali. Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, significa che non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità, necessario per accedere alla discussione di merito. La legge prevede questa sanzione processuale per scoraggiare impugnazioni dilatorie, pretestuose o tecnicamente errate, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario e la certezza del diritto.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di una declaratoria di ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva e non più contestabile. In secondo luogo, come stabilito chiaramente dall’ordinanza, scatta una condanna per i ricorrenti. Nello specifico, la Corte ha condannato i due soggetti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non solo copre i costi generati dall’attività giudiziaria, ma funge anche da deterrente, sottolineando la serietà dell’atto di adire la Suprema Corte e la necessità di farlo nel pieno rispetto delle regole procedurali.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo ai ricorsi presentati?
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica una dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Implica che il ricorso non viene esaminato nel merito a causa di un vizio di forma o di sostanza. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti sono sanzionati con il pagamento delle spese e di un’ammenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17740 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 27/06/1987
NOME nato a VITERBO il 01/12/1995
avverso la sentenza del 03/05/2024 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21732/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss co
(condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990- cessione stupefacente);
Esaminato il motivoidi ricorso proposto nell’interesse dei ricorrenti, relativo conferimento della procura speciale relativa alla sostituzione della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, essendo in atti che le procure speciali per il rito alternativo contenessero anche il riferiment
chiedere la sostituzione delle pene;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2024.