Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20462 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20462 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENEVENTO il 05/11/1989
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità e vizi di motivazione in relazione
alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, let
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed esaustiva, sia in ordine alla responsabilità dell’imputato che
alla mancata concessione delle attenuanti richieste (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata,
non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 marzo 2025