Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20416 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 15/05/1994
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, affermando l’assenza dell’elemento della violenza, non
consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi g
stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni pos a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo
di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso l sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrua
e non illogica motivazione, il giudice di appello, confrontandosi con le risultan processuali, ritiene sia stata esercitata violenza fisica dal Duad per consegu
l’uscita dall’esercizio commerciale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.