Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il 04/10/1970
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta la manifesta illogicità della
motivazione e la nullità della sentenza che afferma la penale responsabilità per reato di cui all’art. 707 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connot
dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591,
1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risol nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi da
corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effett confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma
soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 2 della sentenz
impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, si afferma l’illegittimità d possesso degli strumenti sequestrati);
rilevato che il secondo ricorso allegato risulta inconferente rispetto all
sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.