Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario può spesso dipendere non solo dal merito delle questioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, un istituto fondamentale del nostro ordinamento che funge da filtro per l’accesso ai gradi superiori di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le cause e, soprattutto, le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila nel maggio 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti e udita la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione, ovvero non stabilisce chi avesse torto o ragione sui fatti, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio che impedisce l’esame del merito. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazione temeraria o priva dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
Anche se l’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia in Cassazione. Il ricorso può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, tutti riconducibili a vizi procedurali o di contenuto. Tra i più frequenti vi sono:
* Vizi di forma: Mancanza di elementi essenziali nell’atto, come una chiara esposizione dei motivi o l’indicazione delle norme violate.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti come accertati nei gradi precedenti. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è intrinsecamente inammissibile.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Genericità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non possono limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata.
La decisione di inammissibilità, quindi, agisce come un presidio di efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga oberata da ricorsi infondati o non correttamente formulati.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi massimi livelli, richiede competenza tecnica e un’attenta osservanza delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo frustra le aspettative della parte, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di atti complessi come il ricorso per Cassazione, al fine di evitare che le proprie ragioni, anche se potenzialmente fondate nel merito, vengano respinte per un vizio di forma.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato i fatti del processo in questo caso?
No, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte si è fermata a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’impugnazione, senza entrare nel merito della vicenda e senza riesaminare i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 16/09/1975
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34903/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla rituale notifica del decreto che dispone i all’imputato, all’omesso rinvio del processo all’udienza del 6.6.2023 per impedimen
dell’imputato, alla mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, dagli atti emerge che il decret stato ritualmente notificato all’imputato a mani il 12/09/2021 per l’udienza del 4.4.2022 i
l’imputato fu dichiarato ritualmente assente e il processo rinviato per consentire la rinnovaz della notifica del decreto di citazione per il difensore, quanto al secondo, perché l’imputato
rinunciato a comparire proprio in ragione del suo stato fisico, e, quanto al terzo, pe obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s
confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.