Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22161 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 34903/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla rituale notifica del decreto che dispone i all’imputato, all’omesso rinvio del processo all’udienza del 6.6.2023 per impedimen
dell’imputato, alla mancata sospensione del processo ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen
Ritenuti i motivi inammissibili, perché, quanto al primo, dagli atti emerge che il decret stato ritualmente notificato all’imputato a mani il 12/09/2021 per l’udienza del 4.4.2022 i
l’imputato fu dichiarato ritualmente assente e il processo rinviato per consentire la rinnovaz della notifica del decreto di citazione per il difensore, quanto al secondo, perché l’imputato
rinunciato a comparire proprio in ragione del suo stato fisico, e, quanto al terzo, pe obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s
confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.