Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/08/1978
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ch ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione posta alla b della dichiarazione di responsabilità dell’imputato (assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto
indicare gli elementi in ragione dei quali non ha emesso una sentenza di proscioglimento ex art.
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cod. proc. pen.), è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tu assertivi non correlabili al caso di specie ed inidonei a costituire una rituale censura di legi
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ex ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue
art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché –
ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.
cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in
euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.