Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME CUI 05ZVAD ) nato il 02/06/1995
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della sentenza emessa in data 1 febbraio 2024
dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona di condanna per il reato di cui all’art. 624
bis cod. pen. commesso in San Bonifacio il 13 giugno
2023 con recidiva specifica e infraquinquennale;
considerato che nel ricorso la difesa deduce violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.;
considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.
proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l’impugnazione; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, infatti,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. Ma, nel caso in esame, tutti i motivi di
ricorso risultano aspecifici;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.
186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.