Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29109 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 05/01/1971
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R6,
(37z 4,12
Ritenuto che il diniego del riconoscimento della continuazione fra il fatto oggetto del capo imputazione (evasione) e altra evasione oggetto di precedente condanna è stato oggetto di
una valutazione correttamente motivata, essendo stato evidenziato in senso contrario l’assenza di elementi di collegamento con i fatti già giudicati;
ritenuto, che è pur sempre necessario che ricorrano le condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione e non vi è dubbio che l’assenza di una
comune causale tra l’evasione per cui si procede in contesto differente con quella commessa a distanza di tre mesi costituisca una ragione non illogica per escludere la ricorrenza de
medesimo disegno criminoso, anche per la rilevata assenza di elementi contrari forniti dall’imputato, trattandosi di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili d
diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dall’inammissibilità deriva ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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