Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE 3ATO il 08/10/1964
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giuseppe;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art 54 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi
che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito
idovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( cfr.
pag. 5-6 della sentenza impugnata nella parte in cui ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art 633 cod. pen. alla luce dell’assenza
di una valida e pertinente documentazione attestante l’impossibilità di reperire un diverso alloggio e, considerata, inoltre, la volontà di occupazione continuativa
e non temporanea dell’immobile);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 18/03/2025 Il consigliere est. COGNOME
Il Presidente