Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il 19/03/1980
avverso la sentenza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore 20 marzo 2025 deducendo violazione di legge con censure relative alla mancata applicazione della pena sostitutiva sebbene non inserita in un formale accordo che non
rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli
tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguard
l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza
È noto che il giudice del patteggiamento possa applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia
stata oggetto dell’accordo (Sez. 6 , Ordinanza n. 30767 del 28/04/2023 Rv. 284978).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione cameral non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso I’ll luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Pr9idnte