Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
L’esito di un processo non sempre si conclude con una decisione sul merito della questione. A volte, un’impugnazione può essere fermata prima ancora di essere esaminata nel dettaglio, come nel caso di un ricorso inammissibile. Questa evenienza, tutt’altro che rara, comporta conseguenze significative per chi la propone, soprattutto dal punto di vista economico. Analizziamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di una tale pronuncia.
I Fatti del Caso: Un Appello contro l’Ordinanza del GIP
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso un’ordinanza emessa in data 24 gennaio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Pesaro. L’appellante mirava a ottenere una revisione del provvedimento del giudice di prime cure, portando le proprie ragioni all’attenzione del più alto grado della giurisdizione penale.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso proposto, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito delle ragioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, riscontrando la mancanza di uno dei requisiti formali o sostanziali che la legge richiede per poter procedere a un esame più approfondito. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche della decisione, è utile ricordare quali sono i motivi generali che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile in materia penale. L’inammissibilità può derivare da diverse cause, tra cui:
* Vizi di forma: l’atto di ricorso potrebbe non rispettare i requisiti formali prescritti dalla legge, come la mancanza di elementi essenziali o la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato.
* Mancanza di interesse ad agire: il ricorrente potrebbe non avere un interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento impugnato.
* Proposizione fuori termine: il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Aspecificità dei motivi: i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, non generici o manifestamente infondati. Il ricorrente deve indicare chiaramente le violazioni di legge che imputa al provvedimento impugnato.
* Provvedimento non impugnabile: non tutti i provvedimenti giudiziari sono soggetti a ricorso per Cassazione.
La decisione della Corte si fonda sul riscontro di uno di questi ostacoli procedurali, che impedisce alla Corte stessa di valutare la fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Le Conclusioni
La pronuncia di un ricorso inammissibile ha implicazioni pratiche molto importanti. In primo luogo, il provvedimento impugnato diventa definitivo e pienamente efficace. In secondo luogo, come evidenziato nel caso di specie, scatta una sanzione economica a carico del ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte. Questo caso, quindi, funge da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un’impugnazione prima di adire la Corte di Cassazione, affidandosi a una difesa tecnica competente per evitare esiti sfavorevoli e onerose conseguenze economiche.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso un’ordinanza emessa dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) del Tribunale di Pesaro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28401 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28401 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PESARO il 15/01/1991
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PESARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché intempestivo, atteso che a fronte di ordinanza di convalida di un provvedimento d.a.spo del questore di
Pesaro ed Urbino del 24.1.2025 e notificata in pari data come da ricorso, lo stesso è stato proposto oltre il termine di legge di 15 giorni, in data 25.3.2025.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 47.2025.