Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche della Condanna
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma è un percorso che richiede il rispetto di precise regole procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una situazione che può comportare oneri economici significativi per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali principi giuridici emergono.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Milano. L’imputato, attraverso il proprio legale, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di primo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla più alta corte del sistema giudiziario italiano.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato l’atto, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha invece emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che l’impugnazione è stata respinta per ragioni procedurali, senza che i giudici abbiano valutato se le lamentele del ricorrente fossero fondate o meno. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla normativa, o la proposizione di questioni che non possono essere esaminate in sede di legittimità.
Le motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente sintetico, come spesso accade per le decisioni di questo tipo, la logica sottostante è chiara. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per l’utilizzo improprio dello strumento dell’impugnazione. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge prevede non solo che il proponente non ottenga il risultato sperato, ma anche che subisca delle conseguenze economiche. In questo caso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario; dall’altro, finanziare, attraverso la Cassa delle ammende, programmi volti al miglioramento dell’amministrazione della giustizia e al recupero dei condannati.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è privo di conseguenze. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria rappresenta un monito importante per le parti e i loro difensori. È essenziale che ogni impugnazione sia preceduta da un’attenta valutazione dei presupposti di legge, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico. Questa ordinanza, nella sua brevità, serve a ricordare che il diritto di difesa deve bilanciarsi con il dovere di non abusare degli strumenti processuali, garantendo così l’efficienza e la funzionalità del sistema giudiziario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria stabilita in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Chi è tenuto a pagare le spese e la sanzione in caso di inammissibilità?
È il ricorrente, ovvero la parte che ha proposto l’impugnazione dichiarata inammissibile, a essere condannato al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26301 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a ISEO il 26/06/2002
avverso la sentenza del 26/02/2025 del GIUDICE COGNOME di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 89)
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha presentato, personalmente, ricorso per cassazion avverso la sentenza in epigrafe indicata.
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell’art. 613 cod pen. ad
opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, eliminata la possibilità del ricorso personale dell’imputato. Interpreta
norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.
8914 del 21/12/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01), si è stabilito che il per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può es
personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a p inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassa
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore de cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura ind in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
n