Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26219 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26219 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 06GPIES) nato a CLES il 12/06/1985
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all’art. 599-bis co
pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta in ordine ai reati ascritti.
Rilevato che l’unico motivo proposto (Violazione di legge per erronea applicazion
dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.) è inammissibile, perché, per giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissib
ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex
art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concord
consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronu del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciat
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasf
illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovve da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025
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