Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25637 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 25637 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/02/1970
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/sentite le conclusioni del PG RAGIONE_SOCIALECOGNOME
udito il difen
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 gennaio 2025, la Corte d’appello di Torino in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta
all’imputato per il delitto di atti persecutori e ha confermato nel resto la precedente decisione.
2. L’imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza lamentando la severità della pena e la mancata
commissione del reato addebitatogli.
3. Il ricorso proposto personalmente dall’imputato è inammissibile posto che, come stabilito da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME,
Rv. 272010 – 01 «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, cornpresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto
dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571
e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della
Corte di cassazione».
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 marzo 2025