Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25253 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIVASSO il 01/08/1992
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all’identificazione dell’imputato
appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati
e disattesi dal giudice di merito, con rilévi manifestamente infondati rispetto ad
una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito
una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire
ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della
ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate
/
essendosi la Corte
territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema
di prova atipica
i la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla
credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia,si dica certo
della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, COGNOME,’Rv. 257393).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva
ex
art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Con A e estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale