Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25253 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente all’identificazione dell’imputato
appare generico in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati
e disattesi dal giudice di merito, con rilévi manifestamente infondati rispetto ad
una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito
una attenta disamina di tutti gli elementi di fatto che hanno permesso di pervenire
ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
ritenuto che le questioni dedotte in merito alla valenza probatoria della
ricognizione fotografica appaiono manifestamente infondate
/
essendosi la Corte
territoriale attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in tema
di prova atipica
i la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla
credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia,si dica certo
della sua identificazione (Sez. 6, n.28972 del 28/05/2013, COGNOME,’Rv. 257393).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva
ex
art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al versamento di una somma
in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, si
stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Con A e estensore
Il Presidente
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale