Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
L’esito di un processo non è mai scontato, ma intraprendere la via del ricorso in Cassazione richiede una valutazione attenta dei presupposti di legge. Un ricorso inammissibile, come evidenziato da una recente ordinanza della Suprema Corte, non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la decisione dei giudici e le sue implicazioni.
Il Contesto Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi al massimo organo della giurisdizione italiana.
La Corte Suprema, prima di entrare nel vivo delle questioni sollevate, ha il compito di effettuare un vaglio preliminare sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. Questo controllo è fondamentale e mira a verificare che il ricorso sia stato presentato nel rispetto delle norme procedurali e che i motivi addotti rientrino tra quelli tassativamente previsti dalla legge per il giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
Con una sintetica ma inequivocabile ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il Collegio, presieduto dal Presidente e con la relazione del Consigliere estensore, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria ha impedito ai giudici di esaminare le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello. La decisione, pertanto, non si è concentrata sul torto o sulla ragione nel merito, ma si è fermata a un livello precedente, constatando l’assenza delle condizioni necessarie per procedere oltre.
Le Motivazioni della Pronuncia
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la natura stessa di tale pronuncia implica che il ricorso fosse affetto da vizi che ne hanno impedito l’esame. In generale, un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la tardività nella presentazione, la genericità dei motivi, la proposizione di censure che richiederebbero un riesame dei fatti (non consentito in sede di legittimità) o la mancanza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali che governano il giudizio in Cassazione. La conseguenza diretta e inevitabile di questa declaratoria è l’applicazione di sanzioni a carico del ricorrente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state chiaramente esplicitate nel dispositivo dell’ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di due diverse somme:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende: si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve essere esercitato in modo responsabile. Un’impugnazione priva dei necessari presupposti non solo non produce l’effetto sperato, ma si traduce in un onere economico aggiuntivo per la parte che l’ha promossa, confermando la definitività della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso presenta vizi formali o procedurali tali da impedire alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto?
No. La declaratoria di inammissibilità è una decisione di carattere processuale. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni del ricorrente, poiché il ricorso non ha superato il filtro preliminare di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25229 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25229 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ERICE il 01/05/1997
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 7611/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto afferente al concorso ex art. 110 c.p.
dell’imputato nelle condotte di reato “collettive” poste in essere all’interno del penitenziario ove era detenuto, appare generico in quanto riproduce profili di
rilvi censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con
manifestamente infondati rispetto ad una motivazione, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha fornito una attenta disamina di tutti gli elementi di
fatto che hanno permesso di pervenire ad un giudizio di responsabilità in termini di assoluta certezza;
ex
Dalla inammissibilità del ricorso deriva art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione
delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025
3 Il Con ” ( iere estensore
Il Presidente