Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25066 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25066 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CROTONE il 04/09/1982
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Catanzaro che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Crotone ed ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed ha confermato la condanna per il reato d
cui all’art. 7 comma 1 del D.I. 4 del 2019 ad anni uno e mesi quattro di reclusione, articol un unico motivo di ricorso: deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsab
ed al difetto dell’elemento soggettivo;
Considerato che il motivo unico espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disatt
con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ed inoltre sono manifestamente infondate posto che la Corte territoriale ha spiegato in fat
diritto, in modo non manifestamente illogico o contraddittorio, la responsabilità penale ricorrente che aveva omesso di indicare nella richiesta del RDC la presenza di un membro del
nucleo familiare in stato di detentivo in relazione all’articolo 416 bis cod.pen. tenuto quanto all’elemento soggettivo del reato, degli oneri di informazione non declinabili a cari
terzi e imposti dalla necessaria conoscenza della legge penale inclusiva dei requisiti di acce al reddito di cittadinanza di cui al D.L. 4 del 2019.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro GLYPH , il 13 giugno 2025.