Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24844 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Lafleur
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità dell’impu
per il reato contestato, è privo di specificità in quanto si limita a generiche censur misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte
territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 5);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l’omessa applicazione della causa di
non punibilità per particolare tenuità del fatto ex
art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento
impugNOME, avendo la Corte d’appello correttamente valorizzato – in senso ostativo a riconoscimento del beneficio – che l’imputata ha approfittato dell’autorizzazione conces
anche per commettere, oltre all’evasione, il reato di furto, pur dichiarato improcedibil mancanza di querela;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025