Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24498 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 14/10/1980
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mamadou Sene,
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità
ex artt. 110, 628
co. 3 n. 1 cod. pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e
rilevanza e attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha
esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 13-
15) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici sulla base della consolidata giurisprudenza, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3,
cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 253214);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.