Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24481 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FOGGIA il 11/04/1982
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione
della fattispecie di ricettazione ex
art. 648 cod. pen. nell’ipotesi di particolare tenuità ai sensi del comma quarto del citato articolo è generico, perché fondato
su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda pag. 2 della sentenza
impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata
concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha rigettato tale richiesta perché il beneficio in
questione risulta essere già stato concesso all’imputato e risultano superati i limiti entro il quali l’art. 160 cod. pen. lo concede, essendo la pena inflitta in
codesto procedimento cumulata con quelle riportate a seguito di precedenti condanne (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.