Ricorso Inammissibile: Le Pesanti Conseguenze Economiche
Quando si intraprende un percorso giudiziario, ogni passo deve essere ponderato con la massima attenzione, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine alle speranze di ribaltare una sentenza, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, l’esito non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si ferma a un livello precedente, quello procedurale, sancendo che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non entri nei dettagli specifici che hanno portato alla decisione, è utile ricordare le ragioni generali per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile. Le cause possono essere molteplici: dalla presentazione dell’atto oltre i termini perentori stabiliti dalla legge, alla mancanza di motivi specifici di impugnazione, fino alla proposizione di questioni che non rientrano tra quelle che la Corte di Cassazione è autorizzata a valutare (come, ad esempio, una semplice rivalutazione dei fatti già accertati nei gradi precedenti). La funzione della Cassazione è infatti quella di garantire la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di riesaminare le prove (giudizio di merito).
Le Conseguenze Economiche: Le Motivazioni della Condanna
La conseguenza più diretta e tangibile della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente a sostenere oneri economici non indifferenti. La Corte ha infatti disposto:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi legati al procedimento giudiziario stesso.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa condanna non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria. Il suo scopo è quello di responsabilizzare la parte che decide di adire la Corte Suprema, inducendola a una valutazione seria e approfondita sulla fondatezza delle proprie doglianze prima di presentare un ricorso.
Conclusioni
La vicenda analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è un semplice errore, ma un atto che, per la legge, non merita nemmeno di essere discusso nel merito. Le conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, fungono da importante deterrente, preservando l’efficienza della Corte di Cassazione e garantendo che le sue risorse siano dedicate a casi che sollevano questioni giuridiche rilevanti e correttamente formulate.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Si tratta di una sanzione pecuniaria che ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati, evitando così di sovraccaricare il lavoro della Corte di Cassazione con impugnazioni non meritevoli di trattazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24168 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZEVIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di un idoneo
atto di querela – è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali. Difatti, la Corte territoriale
ha specificamente e congruamente motivato al riguardo, evidenziando che il verbale di sit del 4 novembre 2015, seppur così formalmente denominato, ha sostanzialmente
valore di querela, in quanto (a pag. 2) contiene la volontà punitiva espressa dalla persona offesa di punire il colpevole, la cui manifestazione – secondo il consolidato
principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità – non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall’esame dello stesso atto di querela (Sez. 5, n. 2665 del
12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 – 01). Tale conclusione comporta l’assorbimento dell’ulteriore censura concernente la mancanza della qualifica di ufficiale di PG nel
brigadiere che aveva raccolto la precedente denuncia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente