Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23767 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23767 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 09/09/2002
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale
è stata confermata la penale responsabilità per il solo reato di cui all’art. 73, comma d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto a lui ascritto, perché deteneva, per fini di spac
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per aver la Corte di appello ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla base del mero dato oggettivo della
reiterazione degli illeciti.
Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che la doglianza attiene ad un motivo inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione nonché da
adeguato esame delle deduzioni difensive posto che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la contestata recidiva a fronte del precedente penale specifico, quale la detenzione illecita d
sostanze stupefacenti in concorso, da cui risulta gravato il ricorrente. I reati presentano medesima indole e la condotta assunta dal ricorrente è idonea a rivelare l’insensibilità
dell’imputato per tale vicenda giudiziaria nonché la maggior capacità a delinquere dell’imputato.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
Così deciso in Roma, il 09/05/2025