Ricorso inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che accoglie o respinge le ragioni delle parti. A volte, l’atto stesso con cui si avvia una fase del giudizio può essere viziato. È il caso del ricorso inammissibile, un istituto procedurale che blocca l’esame nel merito di un’impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le gravi conseguenze economiche di questa declaratoria.
Il Contesto Processuale: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dalla decisione di un cittadino di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Non soddisfatto della pronuncia di secondo grado, datata 12 dicembre 2024, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio di legittimità nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 9 aprile 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che l’appello non superava il vaglio preliminare necessario per essere discusso e deciso nel merito. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione fosse, in sostanza, priva di fondamento giuridico valido.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per chi ha proposto l’impugnazione. La Corte ha infatti disposto una duplice condanna a carico del ricorrente.
La Condanna al Pagamento delle Spese Processuali
In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Si tratta di una conseguenza quasi automatica del principio della soccombenza: chi perde la causa, o vede respinta la propria iniziativa processuale, è tenuto a sostenere i costi generati dall’attività giudiziaria che ha inutilmente promosso.
Il Versamento alla Cassa delle Ammende
In secondo luogo, e si tratta della sanzione più afflittiva, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è specificamente prevista per i casi di inammissibilità del ricorso in Cassazione e ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente concise, come spesso accade per i provvedimenti di questa natura. La Corte si limita a rilevare la mancanza di fondamento dell’impugnazione, senza scendere nei dettagli specifici dei motivi di ricorso. Questa sinteticità si spiega con la natura stessa della decisione: se un ricorso è inammissibile, il giudice non ha il dovere di analizzarne il contenuto, ma solo di constatare la presenza del vizio che ne impedisce l’esame. La decisione si basa quindi su una valutazione preliminare che blocca l’accesso al giudizio di merito, ritenendo l’atto introduttivo non idoneo a proseguire.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, è un diritto da esercitare con responsabilità. La proposizione di un ricorso inammissibile non è un’azione neutra, ma un atto che attiva la macchina giudiziaria senza averne i presupposti. Le conseguenze economiche, come la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, rappresentano il correttivo previsto dall’ordinamento per sanzionare l’abuso dello strumento processuale e tutelare l’efficienza del sistema giudiziario, garantendo che la Corte di Cassazione possa concentrarsi sui casi che meritano un esame approfondito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
L’impugnazione non viene esaminata nel merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la somma da versare alla Cassa delle ammende in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte ha stabilito che il ricorrente deve versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza afferma che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il ‘fondamento dell’impugnazione’, indicando che la Corte lo ha ritenuto privo dei presupposti giuridici necessari per poter essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16586 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt.
624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione del reato
continuato ex art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non si confronta con il
contenuto della sentenza impugnata che con motivazione immune da vizi ha chiarito le ragioni per il mancato riconoscimento dell’istituto (p.3).
Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento all’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., è
generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigljere @NOME
Il Presidente