Ricorso Inammissibile: Cosa Comporta e le Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue dirette conseguenze. Si tratta di un provvedimento che, pur nella sua sinteticità, illustra un esito processuale molto comune e le relative sanzioni.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. Gli interessati hanno deciso di impugnare tale decisione, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il procedimento si è svolto davanti alla Settima Sezione Penale, che ha tenuto udienza per discutere della vicenda, ascoltando la relazione del Consigliere designato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dai ricorrenti. Al contrario, ha concluso il procedimento con un’ordinanza che dichiara il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi, formali o sostanziali, richiesti dalla legge per poter essere esaminata.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non valuta se la sentenza impugnata fosse giusta o sbagliata, ma si ferma a una valutazione preliminare che blocca l’accesso al giudizio. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia è diventata definitiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più frequenti che portano a tale esito in sede di legittimità. Spesso, un ricorso viene dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge (ad esempio, si chiede alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta ai giudici di merito), oppure per vizi di forma, come la tardività della presentazione o la genericità delle censure.
La Settima Sezione Penale della Cassazione, in particolare, svolge una funzione di ‘filtro’ per i ricorsi manifestamente infondati o, appunto, inammissibili. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria è la conseguenza diretta e prevista dalla legge per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione analizzata sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a casi in cui si lamenta una violazione di legge e non un’errata valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche. I ricorrenti, infatti, sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: risarcitoria per l’attività giudiziaria inutilmente provocata e deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti di forma o di sostanza previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che valuta solo la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, senza poter effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16610 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME nato a POZZUOLI il 03/05/1978 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 10/10/1979
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME e COGNOME NOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, nel rideterminare il
trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo comune – con cui i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione nella
ipotesi di cui all’art. 489 cod. pen. – è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si
desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025 Il consigliere estensore
Il Presidente