Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione sul Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 38524/2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, dichiarando un ricorso inammissibile e ribadendo la natura specifica della motivazione richiesta in questi casi. Questa decisione offre spunti cruciali sulla valutazione della congruità della pena e sulle conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., era stato condannato dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Bari alla pena di 3 anni di reclusione e 16.000 euro di multa. Nonostante l’accordo raggiunto tra difesa e accusa, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
Il Motivo del Ricorso: Una Motivazione Carente?
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: il vizio di motivazione. Nello specifico, sosteneva che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente esplicitato le ragioni dell’aumento di pena applicato in virtù del regime della continuazione tra i reati ascritti. A suo dire, la sentenza era carente nell’indicare l’iter logico-giuridico che aveva portato alla quantificazione finale della sanzione.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa della sentenza di patteggiamento. In questo tipo di pronuncia, il giudice non svolge un’analisi approfondita del merito, ma si limita a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l’assenza di cause di non punibilità e, soprattutto, la congruità della pena concordata tra le parti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, nel momento in cui un giudice accoglie la richiesta di patteggiamento, dà implicitamente atto della sussistenza di tutte le condizioni di legge, sia positive che negative. Questo include la valutazione sulla congruità della pena, calcolata anche alla luce di istituti come la continuazione. Secondo gli Ermellini, non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata su ogni singolo passaggio del calcolo della pena, a meno che non emergano dal testo stesso della sentenza elementi che facciano dubitare della correttezza del calcolo o della sua legalità.
Il semplice fatto che il giudice abbia ratificato l’accordo è di per sé una motivazione sufficiente a soddisfare le esigenze normative. Pretendere una spiegazione dettagliata sull’aumento per la continuazione, in assenza di palesi errori, significherebbe snaturare la funzione semplificata e accelerata del rito del patteggiamento. La Corte ha inoltre sottolineato che, essendo il ricorso palesemente infondato e proposto con colpa, il ricorrente doveva essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento per vizi di motivazione relativi alla quantificazione della pena è una strada difficilmente percorribile. La valutazione di congruità del giudice è un giudizio sintetico che assorbe le singole componenti del calcolo sanzionatorio. La decisione serve da monito, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, in linea con la necessità di scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancata motivazione sull’aumento di pena per la continuazione?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accettazione del patteggiamento da parte del giudice implica una valutazione positiva sulla congruità della pena concordata, comprese le maggiorazioni per la continuazione, e non richiede una motivazione analitica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza di patteggiamento è sufficiente se il giudice ne ritiene la ‘congruità’?
Significa che, in un procedimento di patteggiamento, il giudice non è tenuto a spiegare in dettaglio ogni passaggio del calcolo della pena. La sua valutazione positiva sulla ‘congruità’, ovvero sull’adeguatezza della pena proposta dalle parti, è considerata una motivazione sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, a meno che dalla stessa sentenza non emergano evidenti errori o violazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza contestualmente motivata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il giorno 19 ottobre 2023 il Tribunale di Bari applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena di anni 3 di reclusione ed C 16.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione relativamente all’omessa pronuncia circa l’aumento della pena dovuto all’applicazione del regime della continuazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile.
che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte positive e negative, previste dall’articolo 444 cod. proc. pen. per l’applicazion della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruit della pena calcolata alla luce dell’applicato regime della continuazione; e ciò, i difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494);
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R ma, il 1 marzo 2024
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