Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore tecnico e argomentativo. Un ricorso inammissibile può vanificare ogni sforzo difensivo, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare quali sono i requisiti di ammissibilità e perché una semplice affermazione di principio non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino. Il ricorrente basava la sua difesa su un unico punto: la presunta assenza di cause di non punibilità. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui questa doglianza è stata presentata si è rivelato fatale per l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se esistessero o meno le cause di non punibilità), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente non fossero “consentiti dalla legge in sede di legittimità”.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella mancanza di specificità e fondamento giuridico del ricorso. La Corte ha sottolineato diversi difetti cruciali:
1. Assenza di Ragioni di Diritto: Il ricorso era privo di una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che lo giustificassero. Non basta affermare un principio, è necessario spiegare perché, secondo la legge, quel principio si applichi al caso concreto e perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nel non riconoscerlo.
2. Mancanza di Riferimenti alla Motivazione Impugnata: L’atto non conteneva “congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”. In altre parole, il ricorrente non ha dialogato criticamente con la sentenza di secondo grado, non ha evidenziato le falle logiche o giuridiche nel ragionamento dei giudici d’appello.
3. Mera Asserzione: Quella del ricorrente è stata qualificata come una “mera asserzione”. Si è limitato ad affermare l’esistenza di una causa di non punibilità senza prospettarla concretamente e senza supportarla con argomenti giuridici pertinenti, rendendola, agli occhi della Corte, “insussistente alla luce dei puntuali argomenti della sentenza”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse difese. È un giudizio di legittimità, dove si contesta l’applicazione della legge. Per avere successo, un ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile, specifico e ben argomentato. Un ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione serve da monito: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, perché era privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata, configurandosi come una mera affermazione generica.
Cosa significa che un ricorso è una ‘mera asserzione’?
Significa che il ricorso si limita ad affermare un principio o una tesi difensiva (come l’assenza di cause di non punibilità) senza supportarla con argomentazioni giuridiche specifiche, senza spiegare perché la sentenza precedente sarebbe errata e senza confrontarsi con le motivazioni di quest’ultima.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, determinata dal giudice, a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1106 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 14/11/1989
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’att impugnato essendovi la mera asserzione dell’assenza di cause di non punibilità, peraltro non prospettate e comunque insussistenti alla luce dei puntuali argomenti della sentenza (pag. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.